Che cosa sono i fondi pensione
I fondi pensione sono stati introdotti in Italia con una legge del 19931, con l’obiettivo di offrire uno strumento che consenta ai lavoratori di versare contributi volontari durante la loro vita lavorativa, al fine di integrare la pensione di base.
Attualmente la previdenza complementare è disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 2522 e, secondo la definizione del ministero del Lavoro, “rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro”, e “ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base”.
La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita, ovvero la somma che si accantona per la pensione dipende dagli importi versati nel tempo, dalla durata del periodo di contribuzione, dai costi sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica e dai rendimenti (al netto delle tasse) ottenuti con l’investimento di quanto versato.
Le tipologie di fondi pensione
In base al soggetto che li istituisce e a chi può aderirvi, i fondi pensione si distinguono in diverse categorie:
- i fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); si caratterizzano dal fatto che chiunque può aderirvi, indipendentemente dalla propria categoria lavorativa di appartenenza, compresi i non lavoratori o i fiscalmente a carico. Questi fondi possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva
- i fondi pensione negoziali (anche detti chiusi) sono istituiti sulla base di accordi nell'ambito della contrattazione collettiva (nazionale o aziendale); l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori
- piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione; i PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.
Le scelte di investimento
Al di là della diversa tipologia di fondi pensione, chi sottoscrive il fondo può scegliere tra diverse linee di investimento o comparti, a seconda del proprio profilo di rischio e dell'orizzonte temporale dell’investimento (tempo a disposizione prima della pensione).
In linea di massima i comparti possono essere classificati in:
- monetari, che investono, ad esempio in obbligazioni e titoli di Stato a breve termine;
- obbligazionari, puri e misti, i misti investono principalmente in obbligazioni ma non in via esclusiva;
- bilanciati, in generale investono per la metà in azioni e per l’altra metà in obbligazioni;
- azionari, investono solo o principalmente in azioni.
Dopo la sottoscrizione, è possibile monitorare l’andamento del fondo pensione nel tempo ed eventualmente modificare il comparto in cui si investe.
L’adesione e i contributi
Tutti possono aderire alla previdenza complementare in modo volontario.
Le tre principali modalità di adesione al fondo pensione sono:
Adesione collettiva
Si parla di adesione collettiva quando l’adesione avviene in base agli accordi collettivi di lavoro relativi a un determinato settore, azienda o territorio. L’accordo stabilisce il fondo pensione di riferimento e la contribuzione minima da versare.
Adesione contrattuale
Si tratta di una modalità di adesione prevista da un contratto collettivo, che dispone il versamento di un contributo a favore di tutti i lavoratori dipendenti a cui il contratto si applica, direttamente a carico del datore di lavoro.
Adesione individuale
È una modalità di adesione alla previdenza complementare consentita a ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro, decidendo autonomamente il contributo e la periodicità di versamento.
Una volta individuato e aderito al fondo pensione più adatto alla proprie esigenze è possibile attivare un piano di versamenti di cui scegliere liberamente l’importo e la frequenza sulla base dei propri obiettivi e disponibilità economiche oppure, non impostare a priori un piano di versamenti e di anno in anno contribuire liberamente al fondo pensione.
Oltre ai contributi volontari e ad eventuali contributi datoriali, i lavoratori dipendenti possono optare per il versamento nei fondi pensione del TFR maturando.
In particolare il lavoratore dipendente entro sei mesi dall'assunzione può decidere di:
- destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
- lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
- non decidere nulla. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi. Nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l'INPS (FONDINPS) (art. 9 del D.lgs. 252/2005)2;
- destinare il TFR futuro alla previdenza complementare anche in un secondo momento. Il TFR maturato resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Prestazioni del fondo pensione
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, si può scegliere quale tipo di prestazione ottenere tra le seguenti opzioni:
- rendita vitalizia immediata, ovvero trasformare tutta la posizione individuale in rendita, per ricevere un assegno mensile dalla previdenza integrativa che si aggiunge a quello percepito dalla previdenza obbligatoria pubblica
- massimo 50% di capitale e restante % di rendita, per ottenere fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in un'unica soluzione e convertire il restante in rendita 100% capitale, possibilità di liquidare tutta la posizione in capitale (consentita solo in determinati casi).
Anticipazioni del fondo pensione
Durante la fase di accumulo, in caso di bisogno, l’aderente può richiedere anticipazioni di quanto accumulato nel fondo pensione al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione.
È possibile richiedere una diversa percentuale della posizione individuale in funzione dell’esigenza:
- per spese sanitarie gravi fino al 75%2
- per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, il coniuge o i figli fino al 75%2 (dopo otto anni di partecipazione alla previdenza integrativa)
- per ulteriori esigenze non documentate fino al 30%2 (dopo otto anni di partecipazione alla previdenza integrativa).
Inoltre, in caso di perdita di lavoro o inoccupazione prolungata è possibile chiedere il riscatto del fondo pensione in forma totale o parziale.
Le agevolazioni fiscali2
In considerazione della funzione sociale svolta, lo Stato riconosce alla previdenza complementare particolari agevolazioni fiscali, di cui altre forme di risparmio non beneficiano.
Contribuzione2
Per quanto riguarda la contribuzione, è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi versati alla forma pensionistica complementare, fino al limite di 5.164,57 euro all'anno. Questo importo comprende il contributo dell’aderente, l'eventuale contributo del datore di lavoro, mentre è esclusa la quota del TFR versata.
Rendimenti2
Per i rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare, la tassazione varia in base alla composizione degli investimenti (titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50%, mentre altri tipi di investimento al 20%, comunque meno del 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario).
Prestazione pensionistica2
Per quanto riguarda il pagamento della prestazione pensionistica (in rendita o capitale), è prevista una ritenuta agevolata del 15%, percentuale che si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare (se è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali; in sostanza, con almeno 35 anni di contribuzione l'imposta si assesta al 9%).
Anticipazioni e riscatti2
Regole più specifiche si applicano alle anticipazioni (le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, mentre le altre al 23%) e per i riscatti (quelli a seguito di cessazione dell'attività lavorativa sono tassati al 23%, mentre nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore ai 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità si applica un'aliquota agevolata tra il 15% e il 9%).
La RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
Un ulteriore elemento da considerare quando di parla di previdenza integrativa è la possibilità di anticipare il momento della pensione senza attendere di maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia relativa al sistema pensionistico di riferimento.
Infatti, prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile per l’aderente richiedere al fondo pensione il pagamento della Rendita Integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA).
In presenza di determinate condizioni è infatti possibile ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
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